Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi tempi sono giunte numerose segnalazioni da parte degli utenti del web che, incappati nel fenomeno di frode informatica cosiddetto «Trojan Horse», hanno ricevuto da parte di alcune compagnie telefoniche fatture di pagamento decisamente elevate a causa di telefonate fatte a loro insaputa a numeri telefonici recanti il prefisso 709.
      In particolare, tale fenomeno è sembrato colpire soprattutto gli utenti che si collegavano con alcune pagine del web, nelle quali sono presenti dei programmi di connessione a INTERNET a tariffazione specifica che si installano nel computer all'insaputa dell'utente e che, senza alcun preavviso, chiudono la connessione corrente per riconnettersi automaticamente con un server differente a tariffazione specifica.
      Inoltre, i numeri citati con prefisso 709, come si evince dalle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000 e n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, pubblicate rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 169 del 21 luglio 2000 e n. 103 del 4 maggio 2002, risultano associati a particolari programmi exe, chiamati dialer, i quali permettono all'utente di collegarsi ad un particolare numero telefonico per usufruire di alcuni servizi, quali ad esempio quelli per scaricare loghi o suonerie per cellulari, che purtroppo sembrano non essere sempre chiari ed espliciti e che, quindi, non avvertono l'utente che ci si sta per collegare ad un numero telefonico con prefisso 709 a tariffazione diversa.
      Per tali motivi, l'operatore telefonico viene automaticamente disconnesso dalla corrente connessione e riconnesso ad altri server di accesso alla rete, ma gli effetti sulla navigazione sembrano essere pressoché nulli, tanto che l'utente, anche l'utente più esperto, difficilmente si rende conto che il proprio compositore automatico

 

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(il modem) si sta disconnettendo dalla corrente connessione e si riconnette, senza presentare la consueta finestra di accesso remoto, a INTERNET tramite telefonata ad un provider situato su un nuovo numero Auditel (nella specie 709xxxxxx).
      L'utente connesso ad INTERNET tramite modem esterno, può non accorgersi di tale operazione, soprattutto se il volume dello speaker del proprio modem è disattivato e al termine di questa operazione, può essere creato un file, detto «file autodialer», ancora più insidioso, il quale modifica tutte le connessioni di accesso remoto precedentemente configurate sul computer, in quanto la connessione al numero con prefisso 709 viene poi automaticamente settata ed ogni connessione ad INTERNET futura compiuta dall'utente dovrà essere effettuata tramite chiamata al servizio Auditel.
      Di regola l'utente si rende conto di quanto accaduto solo con l'arrivo della bolletta telefonica e, anche se in base alla delibera n. 78/02 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le compagnie telefoniche avrebbero l'obbligo di informare gli utenti della possibilità di bloccare le chiamate verso determinati prefissi, in proposito si è dimostrato che non sempre tale obbligo di informazione è stato adempiuto in modo chiaro ed esplicito, senza considerare che attualmente la possibilità di disattivare i numeri con prefisso 709 risulta condizionata al pagamento da parte dell'utente di 13,63 euro per l'attivazione del servizio e di 2,17 euro al mese.
      Già dieci anni fa, nel caso di numeri telefonici con prefisso 144 era stato emanato un provvedimento ad hoc, il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 222, recante: «Disposizioni urgenti in tema di accesso ai servizi auditex e videotex», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996, il quale prevedeva, a favore dell'utente, la disabilitazione permanente delle linee dei servizi associati a tale numero, a meno che non ci fosse stata una specifica richiesta di abilitazione da parte dell'utente.
      Oggi, nel caso del prefisso 709 sussiste la necessità di prevedere che i concessionari della rete telefonica siano obbligati a disattivare gratuitamente e automaticamente entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge le linee dei servizi di connessione ad INTERNET a tariffazione specifica già attivate, rimanendo fissato, entro lo stesso periodo, il termine per evitare la disattivazione dei servizi, previa espressa richiesta scritta da parte dell'utente.
      Con tutta evidenza, lo scopo sotteso è quello di obbligare le compagnie telefoniche, che pure detengono la gestione totale della bolletta telefonica e continuano a procurare, sia pure involontariamente, a se stesse e ai gestori dei servizi a tariffazione specifica cospicui guadagni, a fornire all'utente un servizio di disabilitazione permanente gratuito.
      In tal senso appare utile ricordare che il nostro legislatore - con l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, - ha innovato il concetto e la struttura del reato di truffa, aggiungendo al codice penale l'articolo 640-ter secondo il quale commette reato di frode informatica chiunque, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico oppure intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti procura a sé o ad altri un ingiusto profitto e procura al contempo un danno altrui. Questa fattispecie di reato, eliminando ogni riferimento all'elemento soggettivo dell'induzione all'errore e ogni riferimento agli artifici o ai raggiri compiuti nei confronti degli utenti, fornisce per alcuni aspetti un'interpretazione tecnologicamente consona alle questioni che si sono sollevate circa gli effetti lesivi provocati, sia pure involontariamente, dai servizi di connessione ad INTERNET a tariffazione specifica nei confronti degli utenti. Inoltre, i contratti di fornitura dei servizi di accesso a INTERNET, soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, «Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza», sono contratti rispetto
 

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ai quali, nell'ambito di un sistema di vendita o di servizi a distanza, il fornitore del servizio, organizzando il sistema, è tenuto a impiegare esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, tanto che la normativa vigente impone al fornitore di rendere necessariamente al consumatore alcune informazioni «in tempo utile», prima della conclusione del contratto, come l'identità e, nel caso in cui il contratto preveda un pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore, le caratteristiche essenziali e il prezzo del bene o del servizio. Lo scopo commerciale di queste informazioni deve essere inequivocabile e altrettanto chiara e comprensibile deve essere la loro esposizione, con particolare attenzione ai princìpi di lealtà e buona fede nelle transazioni commerciali e di protezione delle categorie dei consumatori particolarmente vulnerabili. Tali diritti sono irrinunciabili e ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del decreto sono nulle.
      Nell'intento di rendere i princìpi qui sopra richiamati concretamente applicabili anche per i servizi di connessione ad INTERNET a tariffazione specifica, la presente proposta di legge richiama volutamente parte della normativa vigente, il tutto al fine di garantire che anche gli utenti che abbiano attivato il servizio di connessione ad INTERNET a tariffazione specifica possano godere realmente del diritto di esprimere un libero e volontario consenso per usufruire di un servizio a pagamento e di essere informato sulle modalità di uso, la durata e i costi dello stesso.
 

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